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Associato o no, ecco come puoi aiutarci!
Con la trasformazione da Associazione Culturale in APS, AAECS si sta iscrivendo al RUNTS, Registo Unico Nazionale del Terzo Settore istituito nel 2018, che racchiude tutte le forme del volontariato e dell’associazionismo (ONLUS, OdV, APS, ASD, ecc.)
Questo passaggio ci permette di finanziarci non solo con le quote d’iscrizione ma anche con diversi altri canali.
5×1000
A partire dalla dichiarazione dei redditi 2024 sarà possibile destinare il 5×1000 ad AAECS APS.
Con questo piccolo gesto gratuito potrai sostenere i nostri progetti di borse di studio e servizi di welfare!
1. Metti la tua firma
Nella sezione denominata “Sostegno del volontario e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett. a), del D.L.gs. n. 460 del 1997”.
2. Scrivi il codice fiscale di AAECS APS: 96069880183

Tutti coloro che hanno un reddito possono donare il loro 5×1000, qui sotto trovi tutte le FAQ su come fare:
Assolutamente no! non comporta nessun aggravio fiscale né costo per te. Al contrario è un’azione semplicissima, che non ti costa nulla, e che ti permette di devolvere una parte delle tue imposte sul reddito a sostegno della causa che ti sta a cuore.
Se presenti il 730 precompilato è semplicissimo.
Basta scegliere la categoria “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative…” e inserire il nostro codice fiscale.

Certamente! Il 5 per mille non è un’alternativa all’8 per mille (destinato allo Stato o alle Confessioni Religiose) né al 2 per mille (destinata ai Partiti Politici o alle Associazioni Culturali), è soltanto una possibilità in più.
Se la scelta viene effettuata con la dichiarazione dei redditi ovviamente la scadenza è quella del proprio metodo di comunicazione.
Se la scheda viene presentata singolarmente (nelle modalità descritte sopra) il termine è lo stesso previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI Persone Fisiche (nel 2024 ENTRO IL 15 OTTOBRE)
Donazioni
Facendo una donazione di denaro ad AAECS APS puoi contribuire allo sviluppo della nostra realtà e in contemporanea ottenere sgravi fiscali:
- per le persone fisiche, alternativamente:
– deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato (art. 83 comma 2 del D.lgs. 117/2017);
– detraibili dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 30% dell’erogazione liberale effettuata, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro (art. 83 comma 1 del D.lgs. 117/2017);
- per gli enti e le società,
– deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.lgs. 117/2017).
La detrazione/deduzione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.lgs. 241/1997 e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
Le misure agevolative di cui sopra non sono cumulabili con i benefici fiscali contenuti in altre disposizioni. Il donatore pertanto non può usufruire per la medesima liberalità di più agevolazioni fiscali.
Contattaci per ricevere maggiori dettagli.
Lasciti
Infine, è possibile destinare dei beni o denaro ad AAECS APS tramite lasciti testamentari e assicurazioni sulla vita.
Per maggiori informazioni leggi le FAQ qui sotto
(fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)
Il testamento può essere pubblico, essere cioè redatto da un notaio alla presenza di due testimoni (né parenti, né beneficiari del testamento), oppure olografo, essere cioè redatto, datato e sottoscritto (con nome e cognome) interamente dal disponente di proprio pugno su un semplice foglio di carta (occorre in tal caso prestare attenzione al rispetto della forma, perché in assenza di uno di questi requisiti il testamento è nullo).
Mentre nel caso di testamento per atto di notaio vi è una maggiore certezza del rispetto delle volontà del disponente, nel caso del testamento olografo bisogna considerare il rischio che lo stesso vada, anche solo accidentalmente, perduto o venga distrutto o sottratto. Per evitare che questo accada, è possibile depositare l’originale del testamento presso un notaio, conservandone una copia. Può essere opportuno avvertire una persona di fiducia dell’avvenuta redazione del testamento e del suo avvenuto deposito, ed eventualmente consegnare alla medesima persona un secondo originale del documento.
La disposizione testamentaria, qualunque forma essa assuma, è in ogni momento revocabile. È dunque possibile modificare il contenuto del testamento e disporre nuovamente dei propri beni a favore di terzi, qualora si cambi, per qualsiasi ragione, idea. In caso di testamento olografo, ogni successiva aggiunta o variazione deve essere scritta, datata e sottoscritta dal disponente di proprio pugno.
È possibile apportare modifiche anche scrivendo in calce al documento già redatto: è però necessario apporre la data delle modifiche e sottoscrivere nuovamente.
AAECS APS può essere designata “erede“, se la disposizione testamentaria riguarda l’universalità dei beni posseduti [o di una quota degli stessi] – Es. “nomino AAECS APS erede di tutti [o la metà, un quarto etc.] dei miei beni etc.; oppure “legataria“, se la disposizione riguarda uno o più beni specifici e identificati in modo preciso – Es. “lego ad AAECS APS il mio appartamento in via…” o “il saldo del mio conto corrente nr…” ecc.).
Nel caso di designazione di AAECS APS come erede, l’accettazione dell’eredità dovrà necessariamente avvenire con beneficio d’inventario: questo significa che, con l’apertura della successione, dovrà procedersi alla ricostruzione dell’asse ereditario, determinando attività e passività riconducibili al testatore, al fine di tutelare il patrimonio dell’associazione dalle passività che risultassero eventualmente eccedere le attività.
AAECS APS può essere designata “erede“, se la disposizione testamentaria riguarda l’universalità dei beni posseduti [o di una quota degli stessi] – Es. “nomino AAECS APS (c.f. 960 698 801 83) erede di tutti [o la metà, un quarto etc.] dei miei beni etc.; oppure “legataria“, se la disposizione riguarda uno o più beni specifici e identificati in modo preciso – Es. “lego ad AAECS APS (c.f. 960 698 801 83) il mio appartamento in via…” o “il saldo del mio conto corrente nr…” ecc.).
Nel caso di designazione di AAECS APS come erede, l’accettazione dell’eredità dovrà necessariamente avvenire con beneficio d’inventario: questo significa che, con l’apertura della successione, dovrà procedersi alla ricostruzione dell’asse ereditario, determinando attività e passività riconducibili al testatore, al fine di tutelare il patrimonio dell’associazione dalle passività che risultassero eventualmente eccedere le attività.
Accade di frequente che, all’interno del testamento, si rinvengano considerazioni a carattere religioso, morale o filosofico, o, più spesso ancora, indicazioni sulla forma che si vorrebbe assumesse la cerimonia funebre (religiosa o laica, la cremazione con oneri connessi a carico di soggetti determinati). È opportuno che tali considerazioni e indicazioni siano espresse in un documento diverso dal testamento, non solo per non generare confusione, ma soprattutto perché vi è il rischio che si venga a conoscenza di tali disposizioni solo a seguito della pubblicazione del testamento, spesso troppo tardi quindi perché si possa dare esecuzione alla volontà del disponente.
Inoltre, dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge n. 219/2017 sul testamento biologico, che ha introdotto la disciplina delle DAT, disposizioni anticipate di trattamento, con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità. Le DAT possono essere redatte per atto pubblico notarile o per scrittura privata autenticata dal notaio o per scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente, così come previsto dalla legge n. 219/2017 e atti successivi. In caso si desideri ricorrere alle DAT, suggeriamo quindi di consultare un notaio, l’Ufficio dello Stato Civile del proprio Comune di residenza o le direzioni amministrative delle strutture sanitarie.